Art. 41.
(Ambito di applicazione).

      1. Le norme del presente capo si applicano alle coppie di fatto conviventi, composte da persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, non unite in matrimonio o da un patto civile di solidarietà, e agli altri nuclei stabili di individui legati da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché dimostrino di coabitare nello stesso comune da almeno due anni.